La normativa relativa alla bancarotta e ai reati fallimentari è disciplinata ancora oggi principalmente dal Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 meglio noto come “Legge fallimentare”.
Se nel corso dell’esercizio della Vostra attività di impresa, sia essa in forma individuale o societaria, anche in ragione della attuale congiuntura economica, subiate una procedura fallimentare che si concluda con una sentenza dichiarativa del fallimento, è ben possibile che la procura della Repubblica proceda alla Vostra iscrizione nel registro degli indagati per l’ipotetica commissione di un reato fallimentare. In tal caso sarà necessario svolgere una complessa e articolata attività difensiva per affrontare al meglio il processo penale che potrebbe scaturirne.
I nostri professionisti, grazie alla esperienza acquisita negli anni in materia di reati fallimentari e alla conoscenza tanto della disciplina del diritto penale che civile dell’impresa, potranno assistervi nella preparazione della difesa in tutti i procedimenti concernenti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 n. 1 L.F.), documentale (art. 216 n. 2 L.F.) o preferenziale (art. 216, comma 3, L.F.) e nei casi di bancarotta semplice (art. 217 L.F.), e ai reati a carico degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (art. 223 e 224 L.F.)
Una particolare attenzione, in questi casi, sarà riservata alla profonda e attenta analisi delle scritture contabili, dei bilanci e più in genere della documentazione tutta afferente l’impresa. In tali casi lo Studio si avvarrà anche della collaborazione di esperti consulenti tecnici contabili in grado di offrire il loro contributo nella predisposizione della linea difensiva.
Nel caso in cui a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento venga emessa una ordinanza di applicazione di una misura cautelare (nella peggiore delle ipotesi e nei casi più gravi, ove vengano ravvisati, anche congiuntamente, il pericolo di inquinamento delle prove, di fuga dell’indagato o di reiterazione del reato, è possibile la custodia cautelare in carcere), si procederà al controllo della effettiva gravità degli indizi raccolti nei Vostri confronti, la fondatezza delle esigenze cautelari e, più in genere, la legittimità della misura al fine di azionare i rimedi che la legge prevede per riacquistare in tempi brevi la libertà.
Ecco l’elenco dei reati fallimentari di cui ci occupiamo:
- Bancarotta fraudolenta (art. 216)
- Bancarotta semplice (art. 217)
- Ricorso abusivo al credito (art. 218)
- Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito (art. 220)
- Fatti di bancarotta fraudolenta (art. 223)
- Fatti di bancarotta semplice (art. 224)
- Reati dell’institore (art. 227)
- Interesse privato del curatore negli atti del fallimento (art. 228)
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